Italia – luglio 2021
Autore, redattore dei testi e proponente dell’iniziativa, Fausto Lipparoni, studioso della Scienza Politica e dei sistemi elettorali delle democrazie moderne.
Presidente dell’associazione “Elettori Italiani”.
L’associazione nasce per la tutela del diritto di voto che è il diritto attivo più importante per ogni individuo e quindi per ogni popolo.
pubblicazione tutelata dal diritto d’autore (l.633 1941-l.3 maggio2019 n.37) Testo di 27 pagine e 9562 parole
Contatti: elettori.italiani@gmail.com, faustolipparoni@libero.it, 3398989510 pre-contatto solo su WhatsApp
Associazione “Elettori Italiani” cell. 391 79 30 709
Premessa:
questo testo, unico e assolutamente originale, riguarda il diritto di voto di ogni singolo cittadino e quindi dell’intero popolo italiano.
Proprio poco tempo fa la Presidente della Corte costituzionale, prof.ssa Marta Cartabia, ora Ministra della Giustizia, durante una sua lezione, ha affermato che i diritti hanno un costo per i titolari del diritto, in termini di tempo, di attenzione e di denaro, per farli valere e difenderli costantemente. Ogni cittadino quindi ha un obbligo morale e materiale di partecipare per riprendersi il suo personale diritto di voto e soprattutto per riconquistare la sua dignità di cittadino.
Questa iniziativa rappresenta l’ultima possibilità di salvezza per l’intero popolo italiano infatti se questo Parlamento totalmente illegittimo e fuori da ogni legge democratica continuerà a gestire gli oltre 200 miliardi del recovery fund per il nostro popolo non ci sarà alcuna possibilità di salvezza.
Ogni cittadino italiano dovrà intervenire per salvare se stesso e la propria nazione
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Cari concittadini italiani, la difficilissima situazione politica, sociale e la drammatica situazione economica del nostro paese è dovuta esclusivamente al fatto che il Parlamento, unico cervello della nostra nazione, non è stato eletto da noi elettori ma tutti i 945 parlamentari della Repubblica Italiana sono stati nominati dai 6 (sei) capipartito dei partiti politici presenti in Parlamento.
Che l’elezione di un parlamentare sia dovuta a un capopartito è il fondamento di ogni tipo di corruzione.
I parlamentari la cui carica è equiparata a quella di giudice devono la loro elezione o meglio la loro nomina a un capopartito che ha deciso in base alla legge elettorale (l. 3/novembre/2017) se metterli in lista o meno.
Il capopartito ha anche deciso, con la regola delle pluri-candidature, in quanti collegi candidarli così da avere la certezza della loro elezione soprattutto per i primi in lista.
Noi elettori, e con noi tutti i cittadini italiani, abbiamo perso la democrazia quando alle elezioni del 4/marzo/2018 con la legge elettorale (l.3/novembre/2017) abbiamo potuto votare solo per un partito senza poter scegliere alcun parlamentare.
Mentre i capipartito dei 6 (sei) partiti politici presenti in Parlamento hanno potuto, grazie a questa legge elettorale, decidere, scegliere e nominare i 945 parlamentari della repubblica italiana.
Quindi il vulnus, il gravissimo danno di cui siamo ancora vittime è dovuto a una semplicissima regoletta contenuta nella legge elettorale di cui moltissimi di noi nemmeno se ne sono accorti e moltissimi, pur avendo capito non sanno come reagire e disgustati magari si astengono dal partecipare e seguire qualsiasi tipo di ragionamento.
Infatti nel 2018 hanno votato 28 milioni e 23 milioni di elettori si sono astenuti.
Una truffa ai danni di un intero popolo
La prova inconfutabile che la perdita della democrazia sia avvenuta con una truffa, con un raggiro (art.640 codice penale), per il vantaggio (necessario per definire la truffa) per i capipartito di poter nominare i parlamentari e per il danno (necessario per realizzare la truffa) procurato all’intero popolo italiano, è presente nella mente di moltissimi di noi, infatti da moltissimi anni (28) con la legge elettorale 4/agosto/1993 i partiti politici hanno fatto credere all’intero popolo italiano che sia legittimo, che sia nella natura dell’azione politica, che sia lecito, che sia cosa buona e giusta che l’elettore voti per un partito preferito e che questi, con il capopartito, scelga il candidato, decida chi sta nella sua lista e in quanti collegi candidarlo, fino al 2013 un candidato poteva essere candidato in dieci collegi diversi, e poi decideva fra quelli dove era stato eletto quale collegio rappresentare.
Attenzione!
Noi cittadini elettori possiamo mettere in stato di accusa i partiti politici e tutti i parlamentari per la loro illegittima elezione solo per questa legislatura (XVIII), in quanto l’approvazione della legge elettorale l.3/novembre/2017 è avvenuta contravvenendo le indicazioni della Corte costituzionale chiaramente espresse solo con la sent.1/2014.
Quindi solo grazie a questa sentenza possiamo affermare con certezza assoluta che il Parlamento è stato eletto illegittimamente.
Nell’esaminare la denuncia/querela che mette sotto accusa i partiti politici e tutti i parlamentari per la loro illegittima elezione il magistrato o un qualunque cittadino, parte lesa, potrebbe eccepire che il Parlamento è protetto dal principio dell’autodichia e quindi non può essere giudicato da nessuna magistratura esterna, poi tutti i parlamentari godono dell’immunità parlamentare.
L’immunità del Parlamento e dei parlamentari sarebbe legittima qualora le elezioni si fossero svolte con una legge elettorale conforme alle supreme norme costituzionali, come indicato dalla Corte costituzionale con la sent.1/2014, come ci impone la Costituzione con l’art.56 “La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto...” e con l’art.58 “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori…“.
A sostegno di tutte le evidenze sin qui elencate c’è stata anche l’ordinanza della Cassazione (17/maggio/2013 n.12060) che rinviava alla Corte costituzionale avendo riconosciuto la lesione del voto dell’elettore ricorrente avv. Bozzi e altri, (2008), se questo voto può essere espresso solo per il simbolo di un partito e quindi non diretto alla persona candidato.
Attenzione!
Nella sezione: “Messa in stato di accusa dei partiti politici e di tutti i parlamentari presenti in Parlamento, XVII.ma e XVIII.ma legislatura” sono elencati dettagliatamente tutti i reati ascrivibili ai partiti politici e a tutti i parlamentari. www.eleggere.it
Il primo passo per riconquistare la democrazia
Tutti i cittadini italiani hanno diritto di essere informati di come possono riconquistare il loro diritto attivo più importante.
Un obbligo inderogabile per ogni cittadino sia elettore sia non ancora elettore per il suo diritto in divenire.
Una volta informati siamo tutti materialmente e moralmente obbligati a riprenderci la piena efficacia del nostro diritto di voto e attivarci come se avessimo perduto o fossimo stati derubati di un documento personale importante come la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, da considerare che il diritto di voto è, in quanto diritto attivo, il più importante di tutti.
La democrazia è solo, non ci sono vie di mezzo, quando:
1) il voto dell’elettore è espresso a favore di un candidato o meglio, “diretto” a una persona candidato che naturalmente può appartenere a un qualsiasi partito e che si può candidare in un solo collegio elettorale esattamente come ogni candidato sindaco si può candidare in un solo comune.
2) i candidati che possono appartenere a un qualsiasi partito, ricevono direttamente i voti degli elettori.
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Ora sarà la Corte costituzionale che approverà la legge elettorale.
-la Corte costituzionale con la sent.1/2014 che imporrà la preferenza afferma: ”…l’assenza di una espressa base giuridica della materia elettorale nella Costituzione non autorizza a ritenere che la relativa disciplina non debba essere coerente con i conferenti principi sanciti dalla Costituzione ed in specie con il principio di eguaglianza inteso come principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e con il vincolo del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea, peraltro, con una consolidata tradizione costituzionale comune a molti Stati.
Né varrebbe ad escludere la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi elettorali l’obiezione che, rientrando queste ultime nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in caso di illegittimità costituzionale, poiché, in tal modo, si finirebbe col tollerare la permanente vigenza di norme incostituzionali, di rilevanza essenziale per la vita democratica di un Paese.
Tali disposizioni violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., che stabiliscono che il suffragio è «diretto» per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost. che stabilisce che il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost.
Esse, infatti, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione dei candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personale.
“…alla luce dell’art. 3, protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952).”.
LA CORTE COSTITUZIONALE che ha pronunciato la SENTENZA 1/2014 era composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Mentre ogni cittadino informato della grave lesione subita sul suo personale diritto di voto potrà firmare la seguente dichiarazione di volontà
La dichiarazione di volontà può essere stampata, sottoscritta e come un qualsiasi atto giuridico, trattenuto dal firmatario a dimostrazione del suo intervento.
La forma più anonima ma pienamente efficace di partecipare è quella di dare un piccolo contributo, con Codice Fiscale (obbligatorio per legge), all’associazione ”Elettori Italiani” che ha solo funzione di registro della volontà di ogni singolo cittadino.
Mentre le persone che con fierezza e orgoglio vogliono rendere pubblico il loro intervento come soci fondatori di una forte democrazia possono registrarsi nella sezione “registrazione” del menu.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’
Io sottoscritto cittadino italiano, consapevole della sovranità assoluta che detengo sul mio personale diritto di voto
dichiaro
di voler votare per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Italiana con la legge elettorale indicata dalla Corte costituzionale con la sent.1/2014.
Chiedo quindi,
che la Corte costituzionale intervenga sul testo della legge elettorale attualmente in vigore, L.3/novembre/2017 detta “rosatellum”, e visto che la struttura della legge si uniforma sempre alle leggi elettorali: DPR, 361/1957 e Decreto legislativo 20 dic.1993, n.533: “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, apporti quelle modifiche che la Corte ha dichiarato di poter effettuare escludendo l’intervento dei partiti politici presenti in Parlamento.
Infatti nella sentenza 1/2014 al punto 1.6: “A tal proposito la Corte di cassazione sottolinea che «tale conclusione non è contraddetta né ostacolata dalla eventualità che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei suoi poteri (in specie di quelli di cui all’art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953) o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte».”
Ciò vuol dire che la stessa Corte costituzionale può prendere il testo della legge elettorale, l.3/novembre/2017, e renderlo immediatamente pronto per le elezioni, inserendo nel testo la possibilità per l’elettore di esprimere:
1) una sola preferenza per un solo candidato;
2) un articolo che preveda la possibilità per ogni candidato di candidarsi in un solo collegio;
3) un articolo per eliminare nella legge elettorale attualmente in vigore, tutti gli elementi normativi che istituiscono i collegi uninominali, in quanto normativa spuria inserita in una normativa puramente proporzionale.
Essendo a conoscenza della pronuncia (sent.1/2014) della Corte costituzionale sulla impossibilità per l’elettore di poter esprimere una preferenza:
“Tali disposizioni violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., che stabiliscono che il suffragio è «diretto» per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost. che stabilisce che il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost. Esse, infatti, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione dei candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personale.
chiedo anche che:
– nella legge elettorale sia vietata la possibilità di apparentamento pre-elettorale fra partiti, come sottolineato anche dalla stessa Corte costituzionale nella sent.1/2014.
– le soglie di esclusione siano al 2% per la Camera e al 3% per il Senato della Repubblica
– i collegi elettorali rimangano piccoli, come da recenti modifiche, per la logica (ratio) che l’elettorato conosca meglio i candidati, come indicato anche dalla Corte stessa in varie sue pronunce;
delego
l’associazione “Elettori Italiani” e in particolare il suo Presidente, Fausto Lipparoni, a controllare, a supervisionare e proporre modifiche a tutte le leggi elettorali, dalle regionali alle europee, proprio per uniformarci a tutte le grandi democrazie dove le leggi elettorali rimangono sotto il perenne controllo degli elettorati e delle Corti costituzionali, onde evitare ogni interferenza corruttiva dei partiti e dei parlamentari già eletti, sul “concorso” più importante della nazione.
delego inoltre
l’associazione “Elettori Italiani” a organizzare i lavori di un ampio comitato che proponga le necessarie modifiche costituzionali per arrivare alla elezione diretta del Presidente della Repubblica;
concordo
con la proposta del presidente dell’associazione Elettori Italiani, Fausto Lipparoni che per le elezioni del Parlamento europeo si possano eleggere gli europarlamentari su base regionale, eliminare la possibilità per ogni candidato di candidarsi in più di un collegio e con soglie di esclusione al 2%.
Eleggere gli europarlamentari su base regionale significa che in collegi come Le Isole, Sicilia e Sardegna, che ora formano un collegio unico per cui insieme devono eleggere 8 europarlamentari (variabili in seguito a Euro-brexit) verrebbero assegnati 2 europarlamentari alla Sardegna e 6 alla Sicilia, dando così maggiore visibilità ai rispettivi candidati ed evitare, come già successo, che la Sicilia ne possa eleggere più di 6 e la Sardegna meno di due. Questa proposta vale per tutti i 5 maxi-collegi elettorali: Nord-Ovest, Nord-Est, Italia Centrale, Italia del Sud e Isole.
Confermo infine,
di impegnarmi per andare a votare a ogni elezione, in quanto partecipare e ottenere una altissima affluenza alle urne è la prima garanzia di una forte democrazia.
Infatti la nostra situazione di non democrazia è dovuta anche al fatto che alle elezioni del 2018 abbiano votato 28 milioni di elettori mentre 23 milioni si sono astenuti.
Mi impegno altresì a non votare alcun partito, parlamentare, ex parlamentare o candidato che non abbia aderito a questa iniziativa.
Ogni donazione anche modesta vale come firma
Un contributo è libero e obbligatorio per manifestare la propria volontà in quanto valido come firma.
Chiaramente tutte le attività e i resoconti verranno pubblicati su questo sito web.
Sistema per la registrazione e per il contributo perfettamente protetto.
Donazioni/Contributo sul conto corrente intestato all’Associazione Elettori Italiani
– BIC: BDB IT22 – IBAN: IT02P034 4038 70 000 000 000 3403
Un contributo è libero e obbligatorio per manifestare la propria volontà in quanto valido come firma.
In alternativa
Tutti i Sindaci Italiani, ai sensi dell’art.118, comma 4 della Costituzione inviteranno tutti gli elettori a sottoscrivere:
LA personale DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ sulla legge elettorale.
Così come tutti i consoli italiani del mondo invieranno la comunicazione a tutti gli elettori iscritti all’AIRE.
La notevole difficoltà a partecipare per far valere il personale diritto di voto è tipica in ogni soggetto vittima di truffa e raggiro.
Tutti dobbiamo reagire e firmare.
L’intelligenza collettiva
La storia ci insegna che nei momenti di grande difficoltà di una nazione molti cittadini istintivamente cercano di salvaguardare il proprio status ritenendo che qualsiasi cambiamento potrebbe peggiorare la loro situazione personale, poi invece quando la situazione si fa drammatica, emerge l’intelligenza collettiva che spinge i più coraggiosi a intervenire per salvare la casa comune, capendo anche che chi più possiede di più potrebbe perdere in un disordine democratico come quello attuale.
Da millenni accade che ogni volta che un popolo si trova in grande difficoltà, l’unica possibilità di salvezza è sempre stata quella di cambiare le proprie guide politiche.
Siccome le buone guide non piovono dal cielo ma siamo noi cittadini che dobbiamo sceglierle con metodo democratico, questo è proprio il momento giusto per farlo.
Dal 1993, con tutte le leggi elettorali, abbiamo potuto votare solo per un partito il quale per nostro conto sceglieva chi potesse diventare parlamentare e ci troviamo la massima corruzione possibile in tutti gli organi dello stato.
comunque noi non dobbiamo dimenticare mai che:
Il Parlamento è l’organo sovrano assoluto sulla nazione, è il cervello del paese solo quando i parlamentari sono scelti da noi elettori.
La vita di ogni cittadino e quella di tutta la nazione dipende totalmente dall’attività legislativa del Parlamento.
L’unica legge che il Parlamento non può approvare è la legge elettorale
In tutte le grandi democrazie le regole per eleggere i parlamentari le stabiliscono gli elettorati con l’aiuto delle Corti costituzionali.
Per nostra grandissima fortuna la legge elettorale che ci consentirà di eleggere direttamente i parlamentari potrà essere approvata “direttissimamente” dalla stessa Corte costituzionale senza minimamente coinvolgere il Parlamento, come la stessa Corte ha affermato di poter fare in virtù di un suo potere speciale dettagliatamente specificato in sentenza. (sent.1/2014)
L’invito ad approvare la legge elettorale sarà inviato alla Corte costituzionale i primi giorni di luglio 2021 da Fausto Lipparoni, presidente dell’associazione “Elettori Italiani”, con una azione di rilievo costituzionale, secondo l’art.118 comma 4 della Costituzione
Una conquista collettiva
Se la riconquista della democrazia inizia con l’azione di ogni singolo cittadino che dichiara come vuol votare, è chiaro che questa iniziativa si trasforma nella più importante conquista collettiva della storia della nostra nazione.
Questo atto di volontà può essere firmato nei seguenti modi:
1) il più semplice ed efficace è quello di effettuare una libera donazione/contributo all’associazione “Elettori Italiani” che ha solo funzione di registro della volontà del singolo cittadino e può gestire una grande quantità di dati nel totale rispetto di tutti gli obblighi giuridici in capo alle associazioni.
Attenzione!
Per legge ogni donazione deve essere accompagnata dal Codice Fiscale del donatore.
2) si può andare dal notaio o autenticare l’atto davanti al sindaco nel comune di residenza e inviare l’atto al Presidente della Repubblica, al Ministro dell’Interno, al proprio sindaco.
Comunque l’associazione “Elettori Italiani” nasce su proposta del suo Presidente, Fausto Lipparoni, proprio per svolgere la funzione di registro della volontà di ogni singolo elettore relativo al personale diritto di voto in maniera semplice ed efficace.
Come missione primaria dovremo poter informare tutti i cittadini italiani e pretendere per questa azione la disponibilità di tutte le istituzioni.
Un’azione di rilievo Costituzionale
Infatti per la nostra Costituzione, art. 118, quarto comma “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”
Chiaramente le istituzioni e tutti i mezzi di comunicazione che sono completamente controllate dai partiti politici, difficilmente favoriranno l’azione di noi elettori che cerchiamo invece di limitare proprio il loro strapotere.
Quindi per comunicare a tutti i cittadini del mondo ora dobbiamo poter contare solo sulle nostre forze.
Ogni donazione/contributo con Codice Fiscale (obbligatorio per ogni tipo di donazione/contributo) significa che il donatore vuole inequivocabilmente che in Italia la Corte costituzionale approvi senza dover consultare il Parlamento, la legge elettorale che la Corte stessa ha dichiarato di poter approvare con la sent.1/2014.
Potranno aiutarci:
– tutti i cittadini del mondo con interessi e affetti in Italia
– tutti i cittadini europei in quanto, per un principio fondativo dell’Unione Europea, ogni paese dell’Unione deve essere governato da un regime perfettamente democratico.
– i cittadini stranieri residenti in Italia con partita IVA e/o codice fiscale che sono circa 3 milioni e 800 mila, per il loro massimo interesse ad avere una forte democrazia che rispetti il loro lavoro, che garantisca il loro diritto alle pensioni senza correre rischi di un possibile fallimento dell’intera nazione e soprattutto che possano essere rappresentati in Parlamento, come del resto già accade in tutte le più grandi democrazie del Mondo.
Il concetto più importante su cosa effettivamente sia una democrazia è espresso nella dedica e nei §§ seguenti
Ogni cittadino partecipa per il suo personale diritto di voto e solo con un contributo potrà controllare in prima persona tutte le attività dell’associazione “Elettori Italiani” di cui le più costose saranno i tanti ricorsi che dovremo intraprendere contro i partiti politici e tutti i parlamentari presenti in Parlamento per la XVIIma e XVIIIma legislatura.
LA RICONQUISTA DELLA DEMOCRAZIA
Italia, luglio 2021
Un augurio alla nostra Italia: che ognuno di noi cittadini possa trovare in sé la forza, la dignità e soprattutto l’intelligenza necessari per riprenderci la democrazia.
Un popolo a cui è stata rubata la possibilità di scegliere da chi farsi governare non ha futuro.
“Tu puoi non interessarti alla politica ma la politica si interessa a te” (cit. Ralph Nader)
Dedica
Ai nostri giovani dai 6 ai 18 anni in quanto sono proprio loro i primi a capire che cosa sia la democrazia.
Infatti, se chiedete loro come eleggono il proprio rappresentante di classe, vi risponderanno con un certo entusiasmo e con fierezza che lo fanno con i bigliettini e cioè a scrutinio segreto, e che lo scelgono fra i diversi candidati presenti nella loro classe.
Si comprende che essi, pur essendo il rappresentante di classe una carica pressoché simbolica, tengono molto e in maniera istintiva alla scelta diretta del rappresentante della classe.
La scelta “diretta” vuol dire che si indica una persona (candidato fra più candidati) e che di questi si scrive il nome e il cognome.
A questo punto nessuno degli studenti elettori sa quale candidato sarà eletto, come pure nessuno dei candidati sa se sarà eletto.
Con questi due elementi di incertezza si ottiene la massima forza di ogni democrazia, proprio perché il voto del singolo elettore viene dato con la massima fiducia personale a un’altra persona pur non sapendo se questa sarà eletta e proprio questo non sapere rende poi l’eletto molto onorato (degno di onore, per cui gli eletti vengono tradizionalmente chiamati onorevoli) e soprattutto responsabilizzato, per aver ricevuto direttamente la piena fiducia della maggioranza degli elettori.
L’azione legale
Parallelamente alla azione propositiva degli elettori che chiedono alla Corte costituzionale di approvare la legge elettorale con il sostegno dei cittadini minorenni, dei cittadini stranieri residenti in Italia e dei cittadini di tutto il mondo proporremo una denuncia/querela di tutti i parlamentari e dei partiti che hanno approvato la legge elettorale l.3 novembre 2017 e di tutti i parlamentari e partiti che approfittando di questa legge elettorale incostituzionale, sono stati illegittimamente nominati dai loro capipartito alle elezioni del 4/marzo/2018.
I ricorsi per motivi pratici saranno condotti in via principale dall’associazione “Elettori Italiani” che nasce esclusivamente per la tutela del diritto di voto su iniziativa del suo presidente Fausto Lipparoni.
Chiunque potrà intervenire ad adiuvandum (Massimario.it – 06/2011) come è già avvenuto per tutti i ricorsi riguardanti le leggi elettorali.
Il principio primo di ogni tipo di corruzione
Con le elezioni del 4 Marzo 2018 i 945 parlamentari della nostra Repubblica sono stati tutti nominati dai 6 (sei) capipartito dei partiti politici [FdI, FI, Lega, M5S, PD, LeU], e quasi la totalità degli elettori non conosce non solo la persona, ma nemmeno il nome del parlamentare che è stato eletto o, meglio, messo dal partito nel loro collegio elettorale.
Per il principio oramai millenario che le buone idee camminano solo sulle gambe di persone e non su bandiere di partito, dobbiamo imporre, con la nostra firma, la volontà di votare con la legge elettorale che ci permette di scegliere, scrivendo il nome ed il cognome, delle persone che in Parlamento poi dovranno prendere le decisioni più importanti per la vita di tutti noi.
Solo un assetto democratico potrà garantire la salvezza del nostro paese, della nostra Europa e a questo punto del nostro mondo intero.
La vera e duratura democrazia
Può essere riconquistata solo con un intervento propositivo di ogni singolo elettore
I rappresentanti degli studenti
I rappresentanti degli studenti delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, in quanto eletti “direttamente” dagli studenti elettori, sono i più indicati ad aiutare gli studenti e tutti gli altri concittadini a rendersi conto che su l’argomento delle leggi elettorali per decenni siamo stati completamente disorientati e truffati dai partiti politici.
Ogni cittadino italiano che fa una donazione (contributo per organizzare la sua personale volontà) con il Codice Fiscale (obbligatorio per ogni donazione) sarà considerato socio fondatore di una Italia finalmente democratica.
Chiunque, pur informato, non si pronuncerà sarà considerato complice dei partiti politici che ci hanno truffato e derubato di miliardi di euro per decenni e dovrà anche giustificarsi con i propri figli.
Tutti i cittadini del mondo che vogliono aiutarci e faranno una donazione saranno considerati cittadini onorari dell’Italia democratica.
donazioni: BIC: BDB IT22 — IBAN: IT 02P 034 4038 70 000 000 000 3403
Sito web, www.eleggere.it – sito ufficiale dell’associazione “Elettori Italiani” per le registrazioni, le adesioni e gli approfondimenti degli aspetti giuridici.
Autore, redattore dei testi e proponente dell’iniziativa – Fausto Lipparoni
Contatti:
elettori.italiani@gmail.com, faustolipparoni@libero.it
Associazione “Elettori Italiani” cell. 391 79 30 709
Fausto Lipparoni cell. 339 89 89 510
Autorizzo l’Associazione Elettori Italiani al trattamento dei miei dati personali secondo la normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, art.65 –
L’associazione “Elettori Italiani” fa parte della categoria di associazioni che si occupano di “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”
Attenzione!
La carica di parlamentare è equiparata a quella di un giudice, quindi ora per la legge elettorale vigente, abbiamo 945 parlamentari giudici che dipendono dai 6 capipartito a cui devono la loro elezione.
Solo noi elettori possiamo ristabilire un ordine democratico nel supremo interesse della nazione, dei candidati e addirittura dei partiti stessi.
Ogni partito per legge (in Inghilterra hanno una legge regolatrice delle campagne elettorali dal 1981) presenterà a ogni campagna elettorale nuovi giovani candidati che dovranno avere le stesse possibilità e le stesse modalità di presentazione dei vecchi parlamentari già eletti e che vogliono ricandidarsi.
[truffa, art.640 codice penale, nel caso di specie si realizza quando i partiti politici specialmente quelli che hanno la maggioranza di governo, fanno credere con raggiro ad un intero popolo che la legge elettorale sia di loro esclusiva competenza e quando, con legge dello stato, si autoassegnano il “vantaggio” (necessario per caratterizzare il reato di truffa) di nominare i parlamentari e il “danno” (sempre necessario per la truffa) per l’elettorato e quindi dell’intera nazione, di non poter scegliere “direttamente” i parlamentari che poi dal Parlamento dovranno decidere del destino di tutta la nazione.]
In pratica, a ogni elezione viene organizzato, sempre con legge dello Stato, un mercato, e questo accade dal 1994, per la compravendita (ex ante) di parlamentari.
Mentre per il passaggio ad altri schieramenti in Parlamento dopo le elezioni si ha una compravendita ex post.
Moltissimi nostri concittadini ancora credono che sia lecito che la legge elettorale sia di esclusiva competenza dei partiti o addirittura del Governo, e che addirittura possa contraddire i dettami della Costituzione, delle sentenze della Corte costituzionale e dell’ordinamento giuridico italiano.
Un altro gravissimo elemento connesso alla truffa è la convinzione che hanno molti nostri concittadini di non poter far nulla per opporsi a questo stato di cose e cambiare la situazione.
Ci troviamo di fronte alla classica vicinanza del truffato al truffatore.
Molti fanno ancora fatica a rendersi conto della drammaticità della situazione del nostro paese e comprensibilmente tendono a salvaguardare il proprio status economico.
Ora invece ognuno di noi dovrà ragionare con la propria testa e non dare retta a tutti i sistemi di comunicazione che sono tutti perfettamente controllati dai partiti presenti in Parlamento.
Nessun giornalista o informatore politico metterà mai in discussione il potere assoluto dei partiti all’interno del Parlamento.
Quindi nessun dubbio
L’attuale Parlamento è totalmente illegittimo, eletto cioè con regole (legge elettorale 3 novembre 2017) che contraddicono i dettami della Costituzione italiana, con la conferma della Corte costituzionale con la sent.1/2014 e dell’ordinamento giuridico italiano (Cassazione: Ordinanza 17/5/2013)
Tutti i partiti politici e i parlamentari della XVII legislatura dovranno essere rinviati a giudizio per l’approvazione della legge elettorale l.3 novembre 2017, che consiste nell’atto di preparazione della truffa portata poi a compimento con l’elezione del 4 marzo 2018.
Quindi tutti i partiti politici con tutti i parlamentari della XVII e della XVIII legislatura dovranno essere indagati e condannati per associazione a delinquere con finalità della truffa e molti altri reati ai danni di un intero popolo, per aver imposto una legge elettorale che ha consentito loro di nominare i 945 parlamentari della repubblica e negato tale scelta all’elettorato.
La denuncia/querela sarà presentata alla Magistratura che di fatto agisce “in nome del popolo italiano”.
Qualsiasi concorso svolto con regole truccate deve essere annullato e i responsabili puniti, tanto più se si tratta del concorso più importante della nazione.
L’associazione Elettori Italiani si costituirà parte civile per i non meritati rimborsi elettorali frutto di una frode ed incassati da tutti i partiti politici presenti in Parlamento.
Cosa possiamo fare in concreto noi cittadini?
Dopo aver constatato che i partiti politici si sono comportati esattamente come una associazione a delinquere con la finalità della presa del potere e gestione del disastro finanziario della nazione, noi cittadini, prima di appartenere ad una fazione partito, al suo opposto o appartenere per ignavia, per trascuratezza o disgusto verso la situazione politica, al partito più numeroso di tutti, quello dell’astensione, che ha raggiunto il 45% dell’elettorato, esattamente 23 milioni di elettori, mentre i votanti sono stati 28 milioni, dobbiamo:
RIFONDARE LA NOSTRA ITALIA
con la semplice e giuridicamente valida dichiarazione di volontà sul nostro voto personale.
Ciò vuol dire prendersi l’impegno di scegliere, con il voto, le persone che dal Parlamento decideranno le sorti della nostra nazione.
Solo dopo elezioni regolari il Parlamento tornerà ad essere sovrano assoluto sulla nazione.
L’azione di denuncia/querela dei partiti politici può essere condotta anche da un solo cittadino o da alcuni cittadini elettori con una class action.
La registrazione sul sito web “Eleggere.it” con libera donazione all’Associazione Elettori Italiani testimonia l’adesione all’iniziativa e ha lo scopo di unire le volontà di oltre 51 milioni di elettori. Infatti, l’86% delle persone intervistate (circa 45 milioni di cittadini) preferisce votare ed eleggere “direttamente” una persona candidato che può appartenere al partito preferito.
Quindi ogni cittadino: italiano, straniero residente in Italia, europeo o del mondo che fa una piccola o grande donazione con Codice Fiscale (obbligatorio per ogni tipo di donazione) alla Associazione “Elettori Italiani”, nata per la tutela del diritto di voto si potrà considerare a tutti gli effetti:
FONDATORE DI UNA NUOVA ITALIA DEMOCRATICA
con il successivo obiettivo di divenire fondatori di un Europa democratica con l’elezione diretta del Parlamento europeo con piena funzione legislativa e l’elezione diretta della Commissione, per poi passare a una democrazia universale.
Il punto che richiede la massima attenzione!
“La sovranità appartiene al popolo” art.1 Cost. significa inequivocabilmente che sia le elezioni, sia le regole (legge elettorale) con cui l’elettorato cede la propria sovranità al Parlamento, non sono e non possono essere di pertinenza esclusiva del Parlamento e tanto meno del governo.
Tutti noi cittadini dobbiamo sapere che:
– i cittadini devono osservare e rispettare le leggi emanate dal Parlamento in quanto questi è detentore della sovranità cedutagli dall’elettorato con le elezioni;
– il Parlamento è protetto dal principio dell’autodichia, per cui non ammette nessuna giurisdizione esterna a esso;
– i parlamentari eletti godono dell’immunità parlamentare con la tutela dell’art.68 della Costituzione.
Ma se il Parlamento…
approva una legge elettorale che va a ledere la sovranità del popolo, questo, da millenni, è definito alto tradimento e solo in questo caso può e deve intervenire la magistratura in quanto per la gravità del reato il Parlamento e tutti i parlamentari non hanno l’immunità, non sono più protetti rispettivamente dal principio dell’autodichia e dall’articolo 68 della Costituzione.
Se la magistratura che agisce sempre in “NOME DEL POPOLO ITALIANO”, questa volta non agirà a tutela del diritto fondamentale del popolo di cui fa parte, con la condanna di tutti i partiti politici coinvolti e di tutti i parlamentari della XVIIa e XVIIIa legislatura solo allora potremo accusare l’intera magistratura di alto tradimento.
Noi elettori potremo addirittura, proprio come estrema ratio, istituire un tribunale speciale popolare che, pur proibito dalla nostra Costituzione e dal nostro ordinamento giuridico, rappresenta invece l’ultima possibilità di salvezza per la nostra nazione.
Che l’Italia appartenga a un ordinamento democratico è di massimo interesse non solo per i cittadini italiani, ma per tutti i cittadini stranieri residenti in Italia, detentori della partita IVA e Codice Fiscale che sono circa 3 milioni e 800 mila.
Un’amara constatazione
I partiti politici ci hanno fatto credere e tuttora continuano a farlo, che le leggi elettorali siano di loro esclusiva competenza. Oramai sono 28 anni che non eleggiamo “direttamente” i parlamentari ma deleghiamo un partito a farlo per nostro conto.
I Parlamenti nominati dai partiti politici con la legge elettorale Mattarella (l.4/agosto/1993) sono stati:
1994, 1996, 2001. I governi in questo periodo sono stati sette (7): Berlusconi, Dini, Prodi, D’Alema, D’Alema bis, Amato, Berlusconi.
I Parlamenti nominati con la legge elettorale Calderoli (l.21 dicembre 2005, n.270) sono stati 3: 2006, 2008, 2013. I governi sono stati: Berlusconi, Berlusconi bis, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Nel 2018 gli elettori hanno votato con la legge elettorale: l.3/novembre/2017 (rosatellum) con i governi Conte, Conte bis, Draghi.
Quindi in 28 anni abbiamo avuto 7 Legislature con 17 governi tutti di nomina partitica, mentre l’attuale governo Draghi nominato dal Presidente della Repubblica, con un ruolo estremamente marginale dell’elettorato.
Agendo sulla legge elettorale possono essere controllate anche le massime istituzioni dello Stato in quanto il Parlamento elegge poi il Presidente della Repubblica, il quale a sua volta nomina 5 Giudici della Corte costituzionale mentre il Parlamento in seduta comune elegge sia i 5 Giudici della Corte, sia gli 8 membri laici del CSM.
Il Parlamento, controlla direttamente e indirettamente tutti i sistemi di comunicazione: Televisioni, radio e giornali.
DENUNCIA/QUERELA dei partiti politici, dei parlamentari della XVIIma e XVIIIma legislatura
Tra i vari reati che si possono quindi ascrivere ai partiti politici ed a tutti i parlamentari della XVII legislatura, ci sono:
– associazione a delinquere con la finalità di compravendita di parlamentari.
In pratica si ha una compravendita (ex ante) prima delle elezioni. Infatti si può procedere per analogia visti i casi passati in giudicato per compravendita di parlamentari che sono passati per denaro da una maggioranza a un’altra.
– vilipendio della sovranità dell’elettorato
il reato di vilipendio oltre all’offesa delle più alte cariche dello Stato va ascritto anche a chi offende la sovranità popolare.
– lesione del pieno diritto di voto di ogni singolo elettore
ordinanza: suprema Corte Cass. 17/05 2013.
– lesa maestà della sovranità del popolo
Il Parlamento non può ledere con un raggiro la sovranità che gli deve essere ceduta con le elezioni dall’elettorato stesso.
– Delitto politico
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.
È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. (pena massima prevista: ergastolo)
Il rispetto della sovranità del popolo ha origini antiche
Infatti Cicerone pur occupandosi di lesa maestà dichiara fra le righe che comunque il potere proveniva dal popolo:” il crimen immunitate maiestatis poi definito crimen maiestatis è un “de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare” … “quelli a cui il popolo diede il potere”
La lex Appuleia de maiestate, introdotta attorno al 100 a.C., puniva generalmente lo svilimento della dignità del Popolo Romano (maiestas minuta populi Romani)
Dalla sent.8878/14 della Suprema Corte di cassazione “…grave alterazione dei principi di rappresentatività democratica in quanto gli elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto in modo eguale, libero, diretto e personale”.
Sul Delitto politico consultare: Codice penale Edizione Agosto 2017- (legge numero 103/2017)
LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE – TITOLO I
Della legge penale Art.8 comma 3. “Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.
È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Alcuni reati o meglio delitti politici compiuti dai partiti
Per completezza storica inseriamo anche l’esperienza del 2010 quando il Partito Democratico si rese responsabile di un’altra truffa ai danni di tutti gli elettori italiani ed in particolare degli elettori firmatari la richiesta di referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge elettorale, 270/2005 porcellum, relative al premio di maggioranza e mancanza di preferenze.
I firmatari furono più di un milione e all’atto della firma fu richiesto loro un contributo di 2,00 € a testa a favore del PD.
Per mantenersi ben saldi i privilegi che la legge elettorale “porcellum” concedeva a tutti i partiti politici, la dirigenza del partito democratico non esitò a sostituire il comitato del prof. Passigli, che aveva impostato correttamente i quesiti referendari da sottoporre alla approvazione della Corte costituzionale, con il comitato del dott. Morrone il quale, modificando i quesiti necessari per ogni ricorso alla Corte c., chiese la cancellazione dell’intera legge elettorale, modifica che gli esperti valutarono come un errore intensionale, la Corte infatti, non essendo preposta alla totale cancellazione di qualsiasi legge, rigettò la richiesta. (vedi la sentenza di rigetto Corte costituzionale)
Da tenere presente che la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria e che deve essere sempre in vigore per eventuali elezioni in caso di scioglimento improvviso delle camere.
Quindi la richiesta del PD di cancellare l’intera legge è stato invece un modo subdolo per conservare la legge elettorale (l.270/2005) “porcellum” e andare alle elezioni conservando gli enormi vantaggi per i partiti, grave danno per gli elettori e una drammatica distorsione della rappresentanza.
Per comprendere la gravità dello stato della nostra nazione riportiamo brevemente alcune dichiarazioni e fatti che, pur in contesti diversi, danno il senso della drammaticità della nostra realtà attuale.
Il primo è la dichiarazione resa in diretta su la7 – piazza pulita, del 14 dicembre 2017 dall’ex premier Matteo Renzi riferita al periodo in cui lui era Presidente del Consiglio.
Matteo Renzi: “nelle banche ci sono state ruberie, furti, latrocini…” e dopo che una commissione parlamentare di indagine che non approdò a nulla, il Parlamento intervenne con lo stanziamento di 20 miliardi di Euro per salvare le Banche trascurando così i derubati e in pratica lasciando liberi e premiati i ladri.
L’attuale senatore della Repubblica italiana, sen. Matteo Renzi, tempo fa dichiarò pubblicamente che nel 2013 decise di concedere un seggio sicuro all’on. Paolo Gentiloni, in quanto il segretario del partito Democratico di allora, Bersani, non lo aveva inserito in lista.
Da lì l’on. Gentiloni sostituì Matteo Renzi alla presidenza del Consiglio della Repubblica dal 12 dicembre 2016 al 1º giugno 2018.
Attualmente il presidente Gentiloni è commissario con delega agli affari economici dell’Unione Europea.
L’aereo di Stato del governo Renzi
Dalle carte e dai contratti di leasing con la compagnia aerea Ethiad si evince che l’aereo acquistato dalla compagnia aerea per 6,4 milioni di euro viene poi affittato dal governo Renzi per 168 milioni.
In mancanza di una legge elettorale che conceda a noi elettori di decidere chi eleggere può accadere anche che:
Il clamoroso caso dei candidati espulsi dal partito M5S prima delle elezioni del 4/marzo/2018.
In tutti i tipi di elezioni prima vengono depositate le liste dei partiti poi dopo circa dieci giorni si depositano le liste dei candidati. Si verificò che il Movimento5Stelle, senza entrare nel merito, avesse la necessità di espellere dei candidati già inseriti in lista e prima delle elezioni.
Dopo il deposito della lista dei candidati in Corte d’appello, ogni candidato è inamovibile e non può essere più tolto dalla lista.
I candidati non più graditi dal partito e primi nella lista bloccata del M5S, furono eletti. Chiaramente tutti passarono al gruppo parlamentare misto.
Dopo l’elezione nessun partito ha la facoltà di espellere il parlamentare regolarmente eletto addirittura anche se per ipotesi ci fosse il suo consenso.
Infatti, la camera di appartenenza dovrà valutare e giudicare, per il giusto principio dell’autodichia, se il parlamentare che il partito vuole espellere, magari sia ricattato dal suo partito e siccome la camera di appartenenza deve proteggere tutti i suoi componenti, difficilmente acconsentirà a che il parlamentare si possa dimettere senza dei validi e giustificati motivi.
Questo caso dimostra clamorosamente che noi elettori siamo stati derubati di ogni potere o meglio della sovranità che invece dovremmo avere in casi come questo.
Infatti con la legge elettorale che noi proponiamo, quella già indicata dalla Corte costituzionale, noi elettori avremmo escluso il candidato non più desiderato dal partito da noi preferito e che lo aveva candidato per errore o altro, semplicemente privandolo della preferenza e favorendo con la nostra preferenza un altro candidato dello stesso partito.
Questa è la democrazia. L’elettorato decide sempre chi eleggere, creando un legame fortissimo fra elettori, candidato e partito che lo ha presentato.
Attenzione!
Questo legame fra elettori e candidati annullerebbe qualsiasi problematica sul vincolo di mandato (art.67 Cost.) che invece oggi da più parti si vorrebbe imporre.
I cambiamenti di partito hanno subito una impennata quando nel 1993 per la legge elettorale “mattarellum” i partiti politici hanno, privando l’elettorato delle preferenze, cominciato ad avere un potere assoluto su tutti i candidati e sugli eletti, alcuni dei quali per reazione passavano al gruppo misto o addirittura ad altri partiti.
La volontà popolare completamente disattesa
Con i referendum del 12 e 13 giugno 2011, 27 milioni di italiani hanno sancito con il loro voto che l’acqua è un bene comune, un diritto inalienabile, affermando il concetto di gestione pubblica dell’acqua, da cui non è più possibile prescindere.
Non può essere il mercato a gestire beni e servizi essenziali come l’acqua. Il Parlamento, con Berlusconi presidente del Consiglio, lasciò la gestione a società private che con o senza la partecipazione pubblica, hanno tutelato soltanto l’interesse dei soci.
L’avere un enorme debito pubblico sarà l’occasione più fortunata della nostra storia
La teoria potrà sembrare suggestiva ma in realtà sarà la salvezza della nostra nazione.
Il cospicuo debito pubblico sarà l’unico vero motore e collante della nostra società.
I cittadini ricchi e ricchissimi sono esposti al peso degli interessi sul capitale di circa 65 miliardi all’anno e al pericolo di default, anche se la ricchezza privata disponibile del nostro paese è scesa da 8.500 miliardi a circa 4.500 miliardi, è proprio per questa enorme garanzia che i creditori nazionali e internazionali non hanno interesse a farci affrancare dal debito.
I creditori italiani ed internazionali senza alcun dubbio cercheranno per logica una rivalsa sui cittadini italiani ricchi e ricchissimi, sia su quelli che possiedono beni in paradisi fiscali, sia su quelli che hanno beni immobili, privilegi leciti e illeciti, pensioni e stipendi elevati e che sono comunque legati alla realtà italiana, alla cultura, al tenore di vita, ai beni immobili. Con l’aumento costante del debito, il leggero aumento o la diminuzione del PIL (prodotto interno lordo) il saldo rimane sempre e comunque passivo.
Ora, solo i ricchi ed i ricchissimi con lo Stato ed il parastato hanno accesso al credito da finanziatori nazionali esteri e BCE quindi con la produttività irrilevante si avrà un aumento certo dei poveri e poverissimi. Se c’è un aumento della produttività, ci sarà solo nei settori dell’esportazione di qualità con gli utili ai produttori che hanno avuto accesso al credito, mentre per i poveri e i poverissimi diminuisce la qualità dei cibi, dei servizi e soprattutto della sanità. In sintesi, più aumenta il divario tra ricchi e poveri, più i ricchi si dovranno far carico da soli della gestione del debito, del rischio di divenire a loro volta sudditi dei creditori, della corruzione e dell’enorme rischio della cosiddetta “bomba sociale” che è sempre dietro l’angolo.
A volte i ragazzi, figli o nipoti della classe media, cercano di sfuggire alla povertà emigrando verso paesi che sono ben organizzati e che sanno sfruttare al meglio la competenza dei nostri giovani migliori. La famosa fuga dei cervelli penalizza ulteriormente la nostra nazione per cui la migliore gioventù non solo non diventa classe dirigente del Paese ma fa addirittura aumentare il debito.
Se la nazione ha un enorme debito anche lo stipendio più meritato come potrebbe essere quello del Presidente della Repubblica lentamente comincia ad essere ingiustificato.
Il diritto romano ci ha insegnato che il debito fa sempre degradare l’essere umano da suddito a schiavo.
“La giustizia, l’eguaglianza e la democrazia non possono essere ricevute come doni, quasi ci fossero dovute per via di una legge naturale o divina; ce le si deve prendere, ed è la responsabilità del prendersele che le rende dei valori.” – Autore anonimo
La sovranità dei popoli nella storia
Nella storia dell’umanità, per millenni, i re, i papi, gli imperatori, per giustificare il loro dominio sui popoli dichiaravano di ricevere l’investitura dalle divinità e da queste la sovranità che è sempre stata considerata come il massimo grado di potere. Al di sopra, esisteva solo la divinità che comunque aveva demandato al re il potere assoluto, lo aveva investito quindi della piena sovranità. I popoli d’altra parte accettavano di buon grado questa investitura in quanto proveniva dagli stessi dei o dall’unico Dio in cui il popolo stesso credeva e accettandola si sentiva partecipe giurando fedeltà e sottomissione.
Qui vogliamo dimostrare che la sovranità, la forza sociale e l’humus culturale di ogni popolo hanno sempre condizionato e determinato i risultati che tutti i governanti hanno ottenuto per la conquista del potere. La tradizione romana vuole che il popolo anche se diviso in caste e per censo eleggesse tutte le cariche pubbliche che a loro volta erano tutelate contro eventuali lesioni della loro maestà.
Infatti Cicerone pur occupandosi di lesa maestà dichiara fra le righe che il potere proveniva dal popolo:” il crimen immunitae maiestatis poi definito crimen maiestatis è un “de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare” …“quelli a cui il popolo diede il potere”
Poi in epoca imperiale è sempre il popolo che per mezzo dei legionari acclama l’Imperatore.
Un interessante risvolto di questa tradizione la troviamo al momento dell’incoronazione di Carlo Magno (25 Dicembre 800 DC) dove le sole fonti storiche che sono il “Liber Pontificalis” per la Chiesa e il resoconto di Eginardo, storiografo dell’imperatore, cercano di arrogarsi solo a posteriori il merito dell’operazione. Si dice infatti che l’imperatore non ne sapesse nulla ma poi si presentò vestito da imperatore e per non allarmare l’imperatore bizantino, dimostrò di non essere contento per l’incoronazione. Comunque le due fonti ufficiali tacciono e pur comprensibilmente sul ruolo importantissimo, secondo alcuni storici, avuto dall’assemblea del popolo di Roma, chiaramente assemblea di notabili.
L’investitura e l’unzione di Carlo Magno da parte del Papa Leone III, in quel momento molto debole perché accusato di lussuria e spergiuro, poteva avvenire solo con una volontà dell’assemblea di autorità legate al popolo di cui l’imperatore era pur sempre investito del titolo di “Patricius Romanorum” e che poi venne acclamato “Carlo Augusto, grande e pacifico Imperatore dei Romani”.
Insomma, la volontà del popolo fu determinante ai fini dell’incoronazione per mezzo dei suoi notabili.
La sovranità popolare intesa come capacità di partecipazione alla vita pubblica ebbe un certo risveglio con la nascita dei comuni nel periodo medievale, con alti e bassi fino ad arrivare alle assemblee parlamentari del 1600 che cominciarono ad intaccare il potere assoluto delle monarchie. Arriviamo poi all’assolutismo di Luigi XIV con il famoso “lo Stato sono io”. Dietro questa affermazione anche se non è certo che sia stata pronunciata veramente, c’è comunque, l’imposizione della volontà del sovrano su quella del Parlamento.
Infatti, Luigi XIV intimò al Parlamento di Parigi la sospensione del dibattito sugli édits bursaux, proprio per imporre i decreti della corona che istituivano contributi straordinari.
Intanto con la rivoluzione francese comincia a emergere la sovranità del cittadino – Nelle demandes des habitants de la paroisse de Massy aux Etats generaux de 1789 troviamo “Il cittadino è colui che ha diritto (di partecipare) alla formazione e al mantenimento delle leggi” –
Quindi torniamo all’assolutismo di Napoleone che, riferendosi alla corona ferrea simbolo della sovranità assoluta, incoronandosi da solo, dichiarava “Dio me la data e guai a chi me la toglie” (1805, Duomo di Milano).
Solo con le costituzioni si arriverà ad ammettere nelle supreme leggi che:
“la sovranità appartiene al popolo” ed attenzione! “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (Art.1 Cost.). In pratica ogni cittadino è pienamente sovrano su tutti i suoi diritti quando non trova ostacoli nel momento in cui deve esercitarli.
Lesa maestà anche per l’elettorato
L’ordinamento giuridico prevede diverse norme a difesa delle più alte cariche dello Stato. Siccome la sovranità delle istituzioni apicali dello Stato in primis del Parlamento, sono espressione e derivazione della sovranità popolare, allora sembra indispensabile arrivare anche a norme in difesa della sovranità popolare stessa. Si è visto che l’unica difesa possibile della sovranità del popolo può avvenire solo con la legge elettorale.
Infatti, la sovranità (che appartiene al popolo) si può ledere solo nel momento in cui l’elettorato con le elezioni deve cederla al Parlamento.
Non abbiamo la protezione legislativa della sovranità popolare che si ha invece per tutte le istituzioni dello Stato:
– l’articolo 278 del Codice Penale, che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi offende l’onore o il prestigio del presidente della Repubblica
– l’articolo 343 prevede la stessa pena per chi offenda un giudice in udienza;
– dal 2009, rischia fino a 3 anni di carcere anche chi insulta un pubblico ufficiale (articolo 341 bis).
L’azione è la stessa in tutti i casi: offendere un rappresentante dello Stato.
Lo stesso reato assume nomi diversi: il primo, quello fatto al presidente, si chiama “vilipendio” (considerare vile); gli altri 2 reati sono chiamati “oltraggio” (andare oltre).
Autore, redattore dei testi e proponente dell’iniziativa, Fausto Lipparoni, studioso della Scienza Politica e dei sistemi elettorali delle democrazie moderne.
Presidente dell’associazione “Elettori Italiani”.
Contatti: elettori.italiani@gmail.com,faustolipparoni@libero.it,
cell. Associazione “Elettori Italiani” 391 79 30 709
Dal sito www.cortecostituzionale.it,
Che cosa è la Corte costituzionale
Il limite del potere assoluto del Parlamento.
Le fonti del diritto (democrazia come diritto universale dell’umanità)
In una famosa sentenza (caso Marbury contro Madison, 1803) la Corte suprema federale degli Stati Uniti affermò che la Costituzione è anch’essa una legge, superiore alle altre leggi; che sin quando essa non venga modificata con gli appositi speciali e complessi procedimenti, le altre leggi (“ordinarie”) devono rispettare la Costituzione; e che, se non la rispettano, sono nulle e qualunque giudice ha il potere e il dovere di non applicarle.
La Corte costituzionale: una istituzione giovane
La Corte costituzionale è una istituzione creata in tempi relativamente recenti. Nulla di simile vi era nell’ordinamento italiano anteriore alla Costituzione del 1948. In altri paesi, organismi analoghi erano stati previsti per la prima volta – sulla base soprattutto delle elaborazioni teoriche di un grande giurista democratico austriaco, Hans Kelsen – in alcune Costituzioni europee degli anni Venti del secolo scorso. Dopo la seconda guerra mondiale, una Corte (o Tribunale o Consiglio) costituzionale è stata prevista, oltre che nella Costituzione italiana, in quella tedesco-occidentale del 1949 (la prima entrata in funzione nell’Europa postbellica, a partire dallo stesso anno); più tardi si ritrova (in forma diversa) nella Costituzione francese del 1958, nelle Costituzioni democratiche del Portogallo (1974) e della Spagna (1978), e nella Costituzione jugoslava (1963). Più di recente quasi tutte le nuove Costituzioni degli Stati dell’Europa orientale e di quelli sorti dallo scioglimento dell’Unione Sovietica hanno previsto la istituzione di organismi analoghi, e lo stesso è accaduto in altri Stati extraeuropei. Oggi un meccanismo di controllo di costituzionalità delle leggi risulta esistente, in varie forme, in 192 dei 196 Stati del mondo generalmente riconosciuti. Ma se le Corti costituzionali sono istituzioni giovani, il problema da cui esse nascono e a cui cercano di rispondere viene da lontano.
Onnipotenza del Parlamento?
Secondo la più antica tradizione costituzionale europea, formatasi soprattutto nella Gran Bretagna del Sei-Settecento e nella Francia postrivoluzionaria, anche le istituzioni statali sono soggette al diritto, e i giudici (le Corti, i tribunali), indipendenti dagli altri poteri, hanno il compito di risolvere le controversie, applicando le regole di diritto e ripristinandone l’osservanza quando esse sono violate. Ma come nascono le regole del diritto dello Stato? Esse scaturiscono dalla tradizione che si fissa in consuetudini dichiarate e applicate dai giudici, oppure dalle leggi emanate dagli organi investiti del “potere legislativo”, cioè dai Parlamenti, eletti dai cittadini e perciò rappresentativi della volontà popolare. I giudici non possono creare o modificare le leggi, ma le devono applicare (essi sono «soggetti soltanto alla legge», come dice l’articolo 101 della Costituzione italiana). Le Costituzioni riconoscono e disciplinano questa “divisione dei poteri”. Sempre secondo questa tradizione, la legge esprime tipicamente la volontà dell’autorità dello Stato. Il Parlamento, che delibera le leggi, è libero nel formularle, è in un certo senso “onnipotente”: secondo un famoso detto riferito al Parlamento inglese, esso “può far tutto, meno che cambiare un uomo in donna”. Ma può anche cambiare liberamente la Costituzione? Su questo punto molte Costituzioni dell’Ottocento non si esprimevano in modo esplicito; più tardi alcune regolarono invece i particolari procedimenti con cui si poteva modificare la Costituzione. Rimaneva però il fatto che, mentre gli atti delle autorità amministrative potevano essere soggetti al controllo di legalità da parte dei giudici, nessuno (neanche i giudici) era invece autorizzato a controllare le leggi – espressione massima della “sovranità” dello Stato – per verificare se esse fossero conformi alla Costituzione.
L’esperienza americana
Gli Stati Uniti d’America, invece, fin dall’inizio della loro storia, hanno seguito una strada diversa. La costituzione americana stabilisce un equilibrio tra poteri della Federazione e quelli degli Stati membri e non prevede l’“onnipotenza” del potere legislativo. Quest’ultimo, infatti, è concepito come un “delegato” dei cittadini e, come tale, non può agire contro i diritti dei cittadini stessi, dai quali trae i propri poteri. In base a questa dottrina costituzionale, che è scritta nel Federalist (la prima e celeberrima illustrazione della Costituzione americana), le Corti giudiziarie si ritennero, fin dall’inizio dell’Ottocento, investite del potere di controllare le leggi, dei singoli Stati e della Federazione, negando loro applicazione se in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione federale: sia con le regole costituzionali sulla suddivisione dei poteri fra Stati e Federazione, sia con le regole costituzionali (introdotte attraverso emendamenti nella Costituzione federale) sui diritti dei cittadini (garanzie rispetto all’arresto arbitrario, libertà di parola, ecc.). In una famosa sentenza (caso Marbury contro Madison, 1803) la Corte suprema federale degli Stati Uniti affermò che la Costituzione è anch’essa una legge, superiore alle altre leggi; che sin quando essa non venga modificata con gli appositi speciali e complessi procedimenti, le altre leggi (“ordinarie”) devono rispettare la Costituzione; e che, se non la rispettano, sono nulle e qualunque giudice ha il potere e il dovere di non applicarle.
In Europa: un controllore per il Parlamento
In Europa l’idea della superiorità della legge, espressione della sovranità dello Stato o del popolo rappresentato dal Parlamento (erede, in un certo senso, degli antichi sovrani “assoluti”), rese per lungo tempo difficile accettare che qualcuno, fuori dal Parlamento, potesse controllare le leggi e negare obbedienza a una legge perché contraria alla Costituzione. Nel corso del Novecento – un secolo sconvolto dalle guerre e segnato profondamente da esperienze autoritarie (in Italia il fascismo) che avevano portato all’abbattimento delle tradizionali istituzioni – prese forza la consapevolezza che la salvaguardia dei diritti fondamentali proclamati dalle Costituzioni e degli equilibri costituzionali fra i poteri esigeva la possibilità di un controllo anche sulle manifestazioni più elevate di volontà degli organi rappresentativi, compresi i Parlamenti, e quindi sulle leggi.
In generale si ritenne, però, che ad effettuare questo controllo non fossero adatti i normali organi giudiziari. Essi sono chiamati ad applicare le leggi piuttosto che a giudicarle, perché formati da magistrati di carriera, non rappresentativi e privi della necessaria sensibilità politica. Controllare la costituzionalità delle leggi non è lo stesso che controllare, per esempio, la legalità di un atto del potere esecutivo: molte norme della Costituzione sono generiche, e applicare la Costituzione non è mai un’operazione soltanto tecnico-giuridica (neanche applicare le leggi, spesso, lo è; ma nel caso della Costituzione questo vale in misura maggiore). D’altra parte il controllo non poteva nemmeno essere affidato allo stesso Parlamento che deliberava le leggi: il controllato non può essere anche il controllore di se stesso. Di qui, la soluzione di creare un apposito Tribunale o Corte, operante come un giudice, formato da persone tecnicamente preparate, scelte appositamente per tale funzione, per lo più elette dal Parlamento o da altre supreme istituzioni statali, non revocabili sino alla fine del loro mandato (in genere di lunga durata o esteso fino al raggiungimento di un limite di età), e indipendenti dai poteri propriamente politici. A questa istituzione fu affidato il compito di controllare la costituzionalità delle leggi e di annullarle se incostituzionali.
Nasce così la “giurisdizione” costituzionale: un’attività di tipo giudiziario, per il carattere dei procedimenti utilizzati, e non politica ma di garanzia delle norme costituzionali; un’attività, però, anche vicina e interferente con le istituzioni politiche che esercitano il potere legislativo.
FINE